6.6 LA GARANZIA PREVISTA E REGOLAMENTATA DAL PRESENTE ART. 6 È L’UNICA GARANZIA PRESTATA DAL FORNITORE PER
EVENTUALI VIZI, DIFFORMITÀ O MALFUNZIONAMENTI DEL SOFTWARE ED ESAURISCE I DIRITTI DEL COMMITTENTE IN RELAZIONE
AGLI STESSI. TALE GARANZIA È LIMITATA AI SOLI DIFETTI ED INTERVENTI QUI ESPRESSAMENTE PREVISTI ED ESCLUDE E SOSTITUISCE,
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O TACITA, LEGALE O CONVENZIONALE, COME PURE
QUALSIASI OBBLIGO DI RESTITUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PREZZO, OVVERO DI RIMBORSO DI COSTI O PERDITE, NONCHÉ
OGNI ALTRA OBBLIGAZIONE O RESPONSABILITÀ, SIA DIRETTA CHE A TITOLO DI REGRESSO O MANLEVA DA PRETESE DI TERZI,
TANTO IN VIA CONTRATTUALE CHE EXTRACONTRATTUALE. IL COMMITTENTE RINUNCIA ESPRESSAMENTE AL DIRITTO DI
REGRESSO PREVISTO DALL’ART. 131 DEL CODICE DEL CONSUMO (DECRETO LEGISLATIVO N. 206 DEL 2005) Il Fornitore
non risponde, in particolare (ma senza intento limitativo), dei danni diretti o indiretti comunque
subiti dal Committente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso del Software e/o o dei
dati dallo stesso elaborati e/o forniti, ovvero cagionati da difetti e/o malfunzionamenti del
Software, siano essi totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi (inclusi, senza intento limitativo, i
danni derivanti da perdita di profitto, discredito, perdita di dati, ecc.).
6.7 Fermo quanto previsto dai precedenti paragrafi del presente art. 6 la responsabilità economica
del Fornitore, ove sussistente, si intende in ogni caso limitata ad un importo massimo
onnicomprensivo corrispondente al corrispettivo pattuito per lo sviluppo del Software.
7. Diritti di proprietà industriale
7.1 Ove non diversamente indicato nell’Offerta o nel Piano di Lavoro il Fornitore trasferisce al
Committente la sola licenza di utilizzo del Software in versione oggetto. Eventuali riferimenti alla
proprietà del Software nell’Offerta e/o nel Piano di Lavoro si intendono riferiti alla proprietà del
codice oggetto e degli eseguibili dello stesso, con connessa licenza esclusiva, perpetua e trasferibile
a terzi senza limitazioni.
7.2 In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione scritta del Fornitore, il codice sorgente del
Software rimane di proprietà e nell’esclusiva disponibilità del Fornitore, il quale conserva in capo a
sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del Software sviluppato e
delle sue singole parti. Ove espressamente previsto e a fronte di apposita remunerazione il
Fornitore potrà tuttavia impegnarsi a non cedere o concedere in uso a terzi il Software nella
specifica versione sviluppata per il Committente, per un periodo da concordare per iscritto con
quest’ultimo.
8. Obblighi di riservatezza
8.1 Ai fini del presente art. 8 si intendono per “Informazioni Riservate" tutte le informazioni, i dati
tecnici, il know-how (ivi inclusi, senza intento limitativo, le informazioni in materia di prodotti,
servizi, software, ricerca, sviluppo, invenzioni, processi produttivi, clienti, prezzi, procedure interne,
piani aziendali e di marketing o strategie finanziarie, dipendenti e opportunità di business)
comunicati da una delle parti all’altra, direttamente o indirettamente, in qualunque forma (sia su
supporti tangibili che in forma verbale o visiva), (i) che si configurino come segreto aziendale in base
al diritto italiano, o (ii) che siano state contrassegnato come "confidenziali" o "proprietarie" o altra
simile dicitura dalla parte che ne ha effettuato la comunicazione, o (iii) la cui riservatezza sia stata
resa nota, oralmente o per iscritto, dalla parte che ne ha effettuato la comunicazione, o (iv) che, per
il loro contenuto o natura, sarebbero ritenute confidenziali da un soggetto di ragionevole diligenza.